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Sindaco

In ambito comunale, il Sindaco è la figura istituzionale principale della catena operativa della Protezione Civile, dall’assunzione delle responsabilità connesse alle incombenze di Protezione Civile, all’organizzazione preventiva delle attività di controllo e di monitoraggio, fino all’adozione dei provvedimenti d’emergenza indirizzati soprattutto alla salvaguardia della vita umana.

Compito prioritario del Sindaco è la salvaguardia della popolazione e la tutela del proprio territorio, egli è il primo soggetto, componente del Servizio Nazionale della Protezione Civile, ad essere chiamato ad operare al verificarsi di un evento calamitoso nel proprio territorio.

Il Sindaco, al verificarsi dell’emergenza in ambito comunale, deve:

  • acquisire le informazioni dettagliate sull’evento (sua natura ed estensione, località interessate, entità dei danni, ecc.);
  • assumere la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari;
  • dare immediata comunicazione, delle azione intraprese, al Prefetto e al Presidente della giunta regionale;
  • informare la popolazione in ordine all’evento calamitoso;
  • quando l’evento non possa essere fronteggiato con le risorse a disposizione del comune, chiede l’intervento di altre forze e strutture al prefetto, il quale adotta i provvedimenti di competenza coordinandoli con quelli adottati dal sindaco stesso.

Il sindaco, quindi è l’autorità responsabile, in emergenza, della gestione dei soccorsi sul territorio comunale, in raccordo con il prefetto, ed ha il compito di coordinare l’impiego di tutte le risorse convenute in loco.

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che conferisce funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e della normativa regionale in materia, specificano ed integrano le competenze del sindaco attribuendogli funzioni relative:

  • all’attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e dai piani regionali e provinciali;
  • all’adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli atti a fronteggiare l’emergenza e quelli necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
  • all’adozione dei piani comunali e/o intercomunali di protezione civile, secondo gli indirizzi regionali e sulla base del piano provinciale, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e la cura della loro attuazione;
  • all’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza;
  • alla vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
  • all’impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, anche tramite la costituzione di gruppi comunali e intercomunali.

E’, inoltre, competenza del Sindaco, e quindi della direzione Protezione Civile, in quanto struttura operativa dell’amministrazione comunale, provvedere all’informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, ai sensi dell’art.12 della Legge 3 agosto 1999, n. 265; e, per ciò che attiene ai pericoli di incidente rilevante ai sensi dell’art. 22 del decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999 e della normativa regionale in materia.

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