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Rischio Sanitario

Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 21 del 22 gennaio 2021. Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19

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Con decorrenza dal 25 gennaio e sino a tutto il 30 gennaio 2021:

  1. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia, per il primo ciclo di istruzione e per i CPIA si deve svolgere in applicazione del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, salvo quanto previsto al successivo punto 2;
  2. Le Istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione nonché i CPIA garantiscono comunque il collegamento online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie, o loro stessi ove maggiorenni nel caso dei CPIA, richiedano espressamente di adottare la didattica digitale integrata, tenendo presente che agli studenti che hanno chiesto la didattica digitale integrata, non può essere imposta la didattica in presenza. Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni, salvo deroga rimessa alle valutazioni del Dirigente scolastico;
  3. Le Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado, adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

Con decorrenza dal 1 febbraio e sino a tutto il 6 febbraio 2021:

  1. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione, per i CPIA, si deve svolgere in applicazione del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, salvo quanto previsto al successivo punto 2;
  2. Le Istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, per i CPIA garantiscono comunque il collegamento online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie, o loro stessi ove maggiorenni nel caso dei CPIA, richiedano espressamente di adottare la didattica digitale integrata, tenendo presente che a coloro che hanno chiesto la didattica digitale integrata, non può essere imposta la didattica in presenza. Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni, salvo deroga rimessa alle valutazioni del Dirigente scolastico;
  3. Le Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado, adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che l’attività didattica in presenza venga svolta nel limite del 50% della popolazione scolastica. A tal fine, nell’ambito della propria autonomia, le istituzioni scolastiche organizzano le attività scolastiche, applicando preferibilmente la percentuale ad ogni singola classe e garantendo comunque la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano richiesta, tenendo presente che a coloro che hanno chiesto la didattica digitale integrata, non può essere imposta la didattica in presenza. Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni, salvo deroga rimessa alle  valutazioni del Dirigente scolastico. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

Le Istituzioni Scolastiche devono comunicare, ogni lunedì della settimana, all’Ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute, attraverso la procedura predisposta su piattaforma, il numero degli studenti e il numero del personale scolastico positivi al Covid-19 o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell’attività didattica adottati a causa dell’emergenza Covid.

Clicca sul link seguente per scaricare il testo integrale dell’Ordinanza n. 21/2021

Ordinanza del Ministro della Salute del 16 gennaio 2021: Puglia in area arancione dal 17 gennaio 2021

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Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato il 16 gennaio quattro nuove Ordinanze sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia (DM 30 aprile 2020), che si è riunita il 15 gennaio 2021.

Le Ordinanze, che saranno in vigore dal 17 gennaio 2021, collocano in area arancione le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d’Aosta e in area rossa le Regioni Lombardia, Sicilia e la Provincia Autonoma di Bolzano.

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle aree gialla, arancione e rossa è la seguente, a partire dal 17 gennaio:

  • area gialla: Campania, Basilicata, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Toscana;
  • area arancione: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Veneto, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta;
  • area rossa: Lombardia, Provincia Autonoma di Bolzano, Sicilia.

Restano in zona arancione, come da Dpcm del 14 gennaio 2021, le Regioni Calabria, Emilia Romagna e Veneto.

Clicca qui per leggere il testo integrale dell’Ordinanza

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